Il sogno di molti stranieri è comprare casa in Italia: conoscere la burocrazia e le agevolazioni può aiutare a realizzare questo desiderio. Innanzitutto va precisato che per i cittadini europei non vi è alcun vincolo e che i diritti dei cittadini stranieri sono i medesimi degli italiani. Una volta scelto l’immobile che si desidera acquistare dev’essere presentata una proposta di acquisto che dovrà essere compilata con: nome e cognome delle parti; data e luogo di nascita; descrizione dell’appartamento; estremi catastali; anno di costruzione; conformità urbanistiche; abitabilità; prezzo di acquisto concordato; la cifra della caparra e la modalità di pagamento. Una volta che il venditore ha accettato la proposta viene stipulato il contratto preliminare di vendita. Si tratta di un accordo preliminare in forma scritta dove il compratore si impegna formalmente. Normalmente alla stipula del contratto viene versata anche la caparra, precedentemente concordata. Il contratto definitivo dell’acquisto è il rogito notarile: un atto che viene stipulato in presenza del notaio che leggerà ad entrambi le parti l’accordo e, dopo la firma, effettuerà le trascrizioni. In caso di compravendita con cittadini stranieri l’atto notarile italiano deve essere accompagnato da traduzione in lingua straniera certificata conforme al testo italiano da un traduttore ufficiale. Quando si acquista una casa, le imposte da versare dipendono da vari fattori. Cambiano, per esempio, se la parte venditrice è un soggetto privato o un’impresa e ci sono delle agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale, i cosiddetti benefici “prima casa”.
Quando si acquista una casa, le imposte da versare dipendono da vari fattori. Cambiano, per esempio, se la parte venditrice è un soggetto privato o un’impresa e sono previste agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare a abitazione principale, i cosiddetti benefici “prima casa”.
La prima cosa da stabilire è il valore su cui calcolare le imposte che è strettamente legato alla parte venditrice. Se soggetto privato, l’acquirente può richiedere al notaio di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale del fabbricato anziché sul corrispettivo pagato ed è pari al 9% di tale valore, riducibile al 2% nel caso venissero soddisfatti i requisiti per accedere alle agevolazioni “prima casa”. Si aggiungono poi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad € 50 ciascuna. Se il venditore invece è un’impresa costruttrice, la vendita è soggetta ad IVA entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre a IVA la cessione. L’aliquota applicabile in questo caso è pari al 10% e non c’è la possibilità di calcolarla sulla base del valore catastale, ma verrà calcolata sul prezzo della cessione. Nel caso in cui venissero soddisfatti i requisiti per richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” l’aliquota sarà pari al 4%, mentre sale al 22% nel caso in cui l’immobile rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si aggiungono poi le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad € 200 ciascuna. Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” il fabbricato deve appartenere a determinate categorie catastali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11), deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la residenza entro 18 mesi e non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Esistono infine delle imposte indirette legate all’acquisto della casa: Imu e Tari, ossia le imposte patrimoniali. Imu è l’imposta municipale unica dovuta da chi possiede un immobile, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, per le quali non è dovuta. Mentre Tari è la tassa sui rifiuti, a carico di chi utilizza l’immobile.